CONDIZIONI
GENERALI DELLA COMPAGNIA
TOREMAR
TRASPORTO
PASSEGGERI E VEICOLI AL SEGUITO
PREMESSA:nel testo
che segue, per le seguenti parole si intende:
SOCIETA': TOREMAR, Toscana Regionale Marittima
S.p.A.
Via Calafati n.6 – 57123 Livorno
c.f.: 00274620491
VEICOLO: qualsiasi veicolo, compresi auto,
motocicli, roulotte, carrelli, camper, furgoni, autotreni, ecc., ad uso
privato o pubblico, adibito al trasporto di persone o cose, viaggiante
al seguito del passeggero.
PASSEGGERO: qualsiasi persona a bordo della nave che
non sia il comandante, un membro dell’equipaggio, o altra
persona impiegata od occupata in qualsiasi qualità a bordo
della nave per i suoi servizi.
BIGLIETTO: titolo di viaggio comprovante la
conclusione del contratto di trasporto ovvero biglietto di passaggio ex
art.396 del Codice della Navigazione.
TARIFFARIO: insieme delle tariffe vigenti, applicate
dalla Societa' e approvate dal competente Ministero.
Art.
1 ASSUNZIONE DEL SERVIZIO
La Societa' assume il trasporto dei
passeggeri, del bagaglio e dei veicoli al seguito secondo le seguenti
condizioni generali di trasporto che sono adeguatamente pubblicizzate
presso tutte le societa' mandatarie all’emissione dei
biglietti presenti nei porti d’imbarco, gli uffici sociali e
sul sito internet. L’estratto delle condizioni che regolano
il trasporto sulle navi e sui mezzi veloci della Societa' e' riportato
sul biglietto. Le condizioni generali di trasporto sono soggette a
variazioni e modifiche al fine di renderle coerenti con la normativa
applicabile. Il testo delle stesse, presente sul sito internet della
Societa' (www.toremar.it), e' quello che fa fede ai fini
dell’individuazione del contenuto del contratto.
Art.
2 IMPORTO DEL BIGLIETTO
L’importo totale del
biglietto e' formato dalla tariffa più altri eventuali
diritti evidenziati a parte.
Le tariffe applicate dalla Società comprendono I.V.A. quando
dovuta. Per le tariffe si rimanda al “tariffario”
della Societa' che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
Art.
3 BAMBINI E RAGAZZI
I minori di anni 12 devono essere
accompagnati da passeggeri adulti. Per le riduzioni applicate in base
all’eta', si rimanda al tariffario.
Art.
4 FACILITAZIONI DI VIAGGIO
La Societa' concede le facilitazioni
di viaggio nei casi previsti dal tariffario. Le facilitazioni stabilite
a favore di coloro che ne abbiano diritto sono applicabili alle tariffe
esclusi, quindi, tutti gli accessori.
Al passeggero che abbia diritto a piu' facilitazioni sara' applicata
soltanto la più favorevole, non essendo ammesso il cumulo
delle stesse. I passeggeri beneficiari delle facilitazioni devono
essere muniti del documento che da diritto alla facilitazione stessa e
sono tenuti ad esibirlo, a richiesta, al personale di bordo e/o agli
incaricati della Societa'. Coloro che risulteranno sprovvisti di detto
documento saranno tenuti al pagamento della differenza tra la tariffa
intera e la tariffa ridotta di cui hanno usufruito, piu' il diritto di
esazione a bordo previsto dal tariffario.
Art.
5 BIGLIETTI
Per viaggiare sulle navi e sui mezzi
veloci della Societa', il passeggero deve essere munito di regolare
biglietto, che fa prova della conclusione del contratto per il viaggio
indicato nel biglietto stesso, i veicoli vengono iscritti sul biglietto
del passeggero o su biglietti in connessione con il biglietto del
passeggero. Tale biglietto deve essere conservato per tutta la durata
del viaggio ed esibito a richiesta del personale di controllo della
Società. Coloro che a un controllo del personale della
Societa' verranno trovati sprovvisti di regolare biglietto di passaggio
saranno tenuti al pagamento dell’intero prezzo del biglietto
piu' il diritto di esazione a bordo previsto dal tariffario.
Il veicolo che risulti sprovvisto di biglietto o che fruisca di una
agevolazione senza averne titolo o che risulti bigliettato per una
classe o metraggio inferiore e' tenuto al pagamento della differenza
con la tariffa ordinaria maggiorata del diritto di esazione a bordo. I
biglietti sia di corsa semplice che di andata e ritorno sono validi
soltanto per le partenze in essi indicate. Variazioni di data, linea ed
orario saranno accettate, salvo disponibilità di posti, a
condizione che vengano richieste entro i termini e con le modalita'
previste per la comunicazione di rinuncia al viaggio (di cui
all’art.15 comma 1) e previo pagamento di un importo pari al
diritto di prenotazione. In caso di smarrimento, distruzione o furto
del biglietto, per accedere a bordo, deve essere acquistato un nuovo
titolo di viaggio. Il nuovo biglietto sara' rimborsato, trascorsi
almeno 180 giorni dalla data prevista per la partenza, dietro richiesta
scritta con allegata denuncia di smarrimento alla competente Autorita'
di Polizia e copia fotostatica dello stesso, da inviarsi presso la sede
della Societa'. Il rimborso sara' al netto di una penale pari Euro
10,00 da imputarsi a costi e spese comunque sostenuti dalla Societa'. I
biglietti possono essere eccezionalmente richiesti a bordo delle navi
traghetto e dei mezzi veloci, in tal caso sarà dovuto, oltre
al prezzo di passaggio, il diritto di esazione a bordo previsto dal
tariffario. Ai biglietti emessi a bordo non si applicano facilitazioni
oltre quelle previste per i residenti, gli aventi diritto a
facilitazioni e/o riduzioni di altro tipo, dovranno richiedere agli
uffici della Societa' la differenza tra la tariffa applicata e quella a
cui hanno diritto.
Art.
6 PRENOTAZIONI
Le richieste di prenotazioni di posti
e/o spazi garage possono essere fatte in tempo utile prima della
partenza alle biglietterie della Societa' nei porti
d’imbarco, presso le agenzie di viaggio abilitate ed
eventualmente tramite altri canali di volta in volta pubblicizzati
dalla Societa'.
Nelle richieste di prenotazione e/o acquisto di biglietto si devono
precisare la data e l’ora di partenza, il porto
d’imbarco, il porto di destino, il numero dei passeggeri, il
tipo di veicolo, nonche' fornire ogni altra utile indicazione atta
all’individuazione del richiedente o dei richiedenti ed alla
corretta applicazione delle tariffe. Per ogni posto e/o spazio garage
prenotato all’atto dell’emissione del biglietto, e'
dovuto un diritto di prenotazione nella misura prevista dal tariffario.
La semplice richiesta di prenotazione, la cui riserva non sia stata
preventivamente confermata attraverso l’acquisto del
biglietto, non impegna in alcun modo la Societa', la quale non risponde
dell’eventuale mancanza di posti e/o spazi garage.
Art.
7 IMBARCO – SBARCO – PERMANENZA A BORDO
I passeggeri con gli eventuali
veicoli al seguito sono tenuti a presentarsi all’imbarco,
muniti di regolare biglietto almeno trenta minuti prima della partenza
della nave o del mezzo veloce; trascorso tale termine non sara'
garantito l’imbarco. I passeggeri in possesso di biglietto,
rilasciato prima del giorno della partenza, sono tenuti ad accertarsi
che non siano intervenute variazioni indipendenti dalla volonta' della
Societa', relativamente al servizio per il quale il titolo di viaggio
e' stato emesso. L’imbarco e lo sbarco dei veicoli al seguito
dei passeggeri vengono effettuati a cura del passeggero stesso. Le
operazioni di imbarco e sbarco avvengono secondo l’ordine ed
i criteri di volta in volta stabiliti dal Comando di bordo.
L’imbarco del veicolo e' subordinato oltre che
all’effettuazione del viaggio, alle esigenze della nave e ad
ogni altra esigenza comunque connessa alla navigabilita' della nave e
alla sicurezza della navigazione. Tutto cio' a motivato giudizio del
Comando così come previsto dalle norme in materia, anche nel
caso in cui tra il passeggero e la Societa' sia intervenuta pattuizione
riguardante la “riserva di spazio” (prenotazione).
L’imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco dei passeggeri e
dei veicoli sono disciplinati dalle norme di legge, dalle disposizioni
impartite dal Comando della nave in relazione a particolari situazioni,
nonche' dalle disposizioni seguenti:
a. salvo quanto previsto dal 2° comma dell’art.192
del Codice della Navigazione, l’imbarco dei passeggeri
manifestamente affetti da malattie gravi o, comunque, pericolose per la
sicurezza della navigazione, e per l’incolumita' delle
persone a bordo, e' condizionato alle autorizzazioni date dalle
competenti Autorita' Sanitarie;
b. anche se non sussiste pericolo per la sicurezza della navigazione e
per l’incolumita' delle persone a bordo, per
l’imbarco dei passeggeri che siano manifestamente in
condizioni fisiche tali da sconsigliare il viaggio via mare, e'
richiesta, nell’interesse dei passeggeri stessi,
certificazione medica che autorizzi l’effettuazione del
viaggio ovvero il rilascio, da parte del passeggero medesimo, di una
dichiarazione che sollevi il Comando di bordo da eventuali
responsabilità per danni alla sua salute, derivanti dal
viaggio stesso;
c. non saranno ammessi a bordo passeggeri in evidente stato di
agitazione o in palese e molesto stato di ubriachezza;
d. e' obbligatorio utilizzare per il trasporto marittimo in relazione
alla peculiarita' di detto trasporto, veicoli efficienti in ogni parte,
soprattutto per quanto riguarda gli organi di frenatura, rotolamento,
sospensione e ove previsto, rizzaggio;
e. e' obbligatorio presentare all’imbarco veicoli con il
carico imballato, sistemato e rizzato a regola d’arte e con
gli accorgimenti e gli eventuali sistemi di custodia richiesti dal tipo
di merce e dal tipo di veicolo, il tutto secondo criteri idonei al
trasporto via mare;
f. e' obbligatorio per i conducenti dei veicoli al seguito:
- innestare una marcia bassa e tirare a fondo il freno di
stazionamento;
- togliere le chiavi dal cruscotto e spegnere ogni apparato elettrico;
- disinserire l’impianto di allarme;
- per camper e roulotte, chiudere tutte le valvole di intercettazione
gas e disinserire gli apparati elettrici;
- lo stato in cui viene lasciato il veicolo deve rispettare le
modalita' previste dall’Autorita' Marittima.
g. e' obbligatorio dichiarare al Comando di bordo, prima
dell’imbarco, il trasporto di veicoli alimentati a gpl/metano
o altri gas. Il trasporto dei veicoli frigorifero e' sottoposto alle
norme del RINA (Registro Italiano Navale), nonche' alle norme
regolamentari emanate in materia dalla competente autorita', norme che
vietano l'uso a bordo delle fonti di energia dei veicoli stessi. La
Societa' si riserva, a richiesta del passeggero, al seguito del quale
il veicolo viaggia, e nei limiti della disponibilita' della nave, di
fornire l'energia elettrica di bordo, sempre che i veicoli siano
forniti dello speciale innesto anti-deflagrante. Nel caso di fornitura
di energia elettrica di bordo, l'eventuale interruzione della fornitura
di detta energia da parte della nave per qualsiasi ragione o causa,
nessuna esclusa ed eccettuata, o di variazioni nella tensione, non
comporta responsabilita' per il Comando e, per esso, della Societa', in
quanto il passeggero riconosce che l'allacciamento con l'impianto di
bordo avviene a suo rischio e, sotto sua responsabilita', anche nei
riguardi dei terzi. La fornitura di energia puo' essere anche sospesa
dal Comando di bordo nel caso in cui il motore del veicolo frigorifero
non risultasse, a parere di detto Comando, regolarmente funzionante e
non offrisse idonee garanzie di sicurezza per il carico e per la nave.
Ai fini della propria incolumita' i passeggeri sono tenuti
all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza
impartite tramite cartelli, messaggi audio oltre che comunicate
direttamente dal personale di bordo.
Art.
8 BAGAGLI
Ogni passeggero ha diritto di portare
con se gratuitamente 20 chilogrammi lordi di bagaglio a mano, in caso
di viaggio su navi traghetto e 10 in caso di viaggio su mezzi veloci.
Ai ragazzi paganti meta' tariffa, viene concessa la meta' della
franchigia, ovvero 10 kg. in caso di navi e 5 in caso di mezzi veloci.
Sono considerati ed ammessi come bagaglio gli effetti che, per uso
personale del passeggero, vengono ordinariamente trasportati in
valigie, sacchi da viaggio, scatole e simili. Se si includono nel
bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del
prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre il
risarcimento dei danni. Sono ammessi come bagaglio anche, i campionari
dei viaggiatori di commercio fino al limite di kg. 20. La Societa'
declina ogni responsabilita' per il furto degli oggetti e/o dei bagagli
lasciati incustoditi, essi devono restare sempre entro la sfera di
controllo del passeggero. Per quanto riguarda la responsabilita' della
Società sono applicabili le norme previste dagli artt. 411 e
412 del Codice della Navigazione.
Art.
9 PEGNO LEGALE SUL BAGAGLIO
La Societa' ha diritto di pegno
legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal
contratto di trasporto.
Quando il passeggero adempie ai propri obblighi la Societa' e' tenuta a
riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto. Se il
passeggero non adempie i propri obblighi, ai sensi dell’art.
416 del Codice della Navigazione, la Societa' ha facolta' di procedere
alla vendita del bagaglio in conformita' delle norme del Codice Civile
vigenti in materia (artt. 1515, 2797 del Codice Civile e 83 delle
relative disposizioni di attuazione).
Art.
10 ANIMALI
Salvo diversa prescrizione di legge,
e' consentito il trasporto di cani, gatti e altri piccoli animali vivi,
al seguito dei passeggeri. I cani devono essere muniti di guinzaglio e
museruola, gli altri piccoli animali devono essere sistemati in gabbia
o ceste, a cura del passeggero. I passeggeri con al seguito animali
devono sostare nelle aree appositamente riservate oppure alloggiare gli
animali nei canili di bordo, ove il mezzo nautico ne sia provvisto.
Fanno eccezione i cani guida dei non vedenti. Il trasporto degli
animali domestici ed il loro mantenimento sono a carico e cura dei
possessori. Il trasporto degli animali domestici al seguito passeggeri
e', inoltre, regolato dalle disposizioni sanitarie dettate in materia
dalle competenti autorità. Il passeggero si obbliga a
mallevare la Societa' da ogni responsabilita' ed onere che possano
derivare alla stessa in conseguenza o per effetto
dell’inosservanza da parte sua delle norme regolamentari di
cui innanzi, nonche' delle leggi esistenti in materia. La Societa' non
risponde dei sinistri che dovessero colpire gli animali domestici, se
l’evento e' derivato da causa ad essa non imputabile.
Il trasporto di altri animali puo' essere effettuato solo sulle navi
traghetto utilizzando esclusivamente appositi veicoli, debitamente
omologati ed in viaggi ed orari preventivamente concordati con la
Societa'.
Art.
11 MERCI PERICOLOSE
Il trasporto di materie infiammabili,
esplodenti, corrosive e pericolose, all’interno di veicoli
commerciali, e' consentito sulle navi che siano abilitate a tale
trasporto e, nei limiti dell'abilitazione, nel rispetto delle norme
vigenti. Il Passeggero ha l'obbligo di dichiarare alla Societa' prima
dell'imbarco l'esistenza di merci pericolose, che debbono essere
presentate perrnl'imbarco nelle condizioni prescritte dalla legge. I
trasporti di cui al presente articolo debbono, comunque, essere
preannunciati alla Societa' e al mandatario al porto
d’imbarco, almeno con tre giorni lavorativi di anticipo.
Art.
12 RITIRO DEI VEICOLI E DEI BAGAGLI
All’arrivo della nave i
passeggeri dovranno tempestivamente ritirare i loro veicoli. In nessun
caso il passeggero avra' diritto ad abbandonare alla Societa' i veicoli
caricati anche se danneggiati o altrimenti deprezzati. Qualora il
passeggero non provveda allo sbarco del veicolo e questo rimanga a
bordo, il relativo nolo verra' addebitato al passeggero stesso. Nessuna
domanda di risarcimento, rnperdita od altri danni sofferti dai bagagli
o dai veicoli al seguito sara' ammessa se lo stato dei medesimi non sia
riconosciuto all’arrivo in contraddittorio con il Comando di
bordo e non risulti da regolare verbale, se trattasi di danno
apparente.
Art.
13 DIVIETI
E' fatto assoluto divieto di:
a. tenere comportamenti o atteggiamenti che siano o possano essere
causa di disturbo o molestia agli altri passeggeri;
b. esercitare a bordo il mestiere di venditore, cantante, suonatore e
simili ed offrire servizi o accompagnamento ai passeggeri;
c. introdurre nei saloni animali o cose che possono arrecare disturbo
ai passeggeri o che siano contrari alle norme di igiene ed al decoro,
salvo l’eccezione prevista nel terzo comma
dell’art.10;
d. sdraiarsi sui divani;
e. fumare nelle zone interne della nave;
f. aprire e chiudere gli oblo' ed i finestrini, nonche' manomettere
arredi ed attrezzature di bordo, per quanto sopra, i passeggeri devono
rivolgersi esclusivamente al personale della nave;
g. indossare o tenere nei bagagli armi e munizioni, le stesse devono
essere consegnate all’imbarco al Comando della nave e saranno
ritirate soltanto allo sbarco, sono fatte salve le vigenti disposizioni
che regolano il porto d’armi per il personale delle Forze
Armate e di Polizia;
h. portare con se, nel bagaglio o all’interno dei veicoli al
seguito, materiali infiammabili, esplodenti, corrosivi. o comunque
pericolosi, nonche' bombole cariche di ossigeno, aria compressa, gas e
similari;
i. trasportare lettere e plichi soggetti a tasse postali;
j. gettare in mare oggetti di alcun genere;
k. sostare all’interno del veicolo durante la traversata;
l. accendere il motore prima che siano state completamente aperte le
rampe di sbarco.
Art.
14 IMPEDIMENTO DEL MEZZO NAUTICO – SOPPRESSIONE DELLA
PARTENZA – MUTAMENTO DI ITINERARIO – RITARDO DELLA
PARTENZA –ANTICIPO DELLA PARTENZA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
– INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Se la partenza della nave o del mezzo
veloce e' impedita per causa non imputabile alla Societa', il contratto
e' risolto e la Societa' e' tenuta a restituire il prezzo versatole.
(art.402 Codice della Navigazione) Ferma restando
l’interconnessione esistente tra le varie relazioni di
traffico esercite dalla Societa', sono applicabili le norme degli
artt.403,404,405 e 406 del Codice della Navigazione.
Art.
15 IMPEDIMENTO DEL PASSEGGERO – MANCATA PARTENZA ED
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO DEL PASSEGGERO - RIMBORSO
La rinuncia al viaggio, deve essere
comunicata, dal passeggero, con le seguenti modalita':
- fino a due ore prima della partenza, presso una qualsiasi delle
agenzie di viaggio abilitate dalla Societa', alla vendita di biglietti,
oppure presso le biglietterie degli scali;
- fino a trenta minuti prima della partenza, presso la biglietteria
dello scalo di imbarco. In questo caso il contratto e' risolto ed al
passeggero e' dovuto il rimborso del biglietto con applicazione delle
penalita' previste dal tariffario, i diritti di prenotazione non sono
mai rimborsabili. L’eventuale possibilita' di comunicare la
rinuncia anche a soggetti diversi da quelli precedentemente indicati,
sara' esposta nel materiale illustrativo distribuito dalla Societa'. Il
diritto al rimborso dei viaggidisdetti nei termini innanzi indicati, si
prescrive – in ogni caso – trascorsi sei mesi dalla
data di partenza indicata sul biglietto. Nessun rimborso e' dovuto per
i viaggi non disdetti entro i termini innanzi indicati. Se il
passeggero e' costretto ad interrompere il viaggio per causa a lui non
imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione
al tratto utilmente percorso.
Se il viaggio e' interrotto per fatto del passeggero, la Societa' non
e' tenuta alla restituzione della differenza del prezzo di passaggio
relativo al tratto non utilizzato (art.406 Codice della Navigazione).
Art.
16 RESPONSABILITA'
Il Comandante e' ufficiale di polizia
giudiziaria e, in tale qualita', esercita i poteri di cui agli artt.221
e seguenti del Codice di Procedura Penale, nel caso che siano commessi
reati a bordo in corso di navigazione ed esercita la sua autorita' su
tutte le persone che si trovano a bordo (equipaggio e passeggeri). Egli
ha poteri disciplinari e di polizia di sicurezza della navigazione. Il
passeggero, dal momento dell’imbarco e fino allo sbarco, deve
attenersi alle disposizioni date dal Comando di bordo; inoltre deve
improntare il suo comportamento alla comune diligenza e prudenza,
vigilando sulla sicurezza ed incolumita' propria, delle persone e degli
animali che sono sotto la sua custodia, nonche' sulla sicurezza delle
proprie cose, e cio' ove piu' lo richiedano le condizioni meteomarine
del viaggio. La Societa' e' responsabile dei sinistri ai passeggeri che
dovessero verificarsi dall’inizio dell’imbarco fino
al compimento dello sbarco e della perdita o dell’avaria
delle cose che il viaggiatore porta con se se non prova che gli eventi
siano derivati da cause ad essa nonimputabili. Sono fatti salvi i casi
in cui l’evento derivi da cause non imputabili alla
Società stessa, da inosservanza, da parte del passeggero,
delle prescrizioni stabilite dal Comando della nave per la salvaguardia
della vita umana in mare. La Societa' non sara' in alcun caso
responsabile di perdite e danni causati ai veicoli imbarcati o alle
cose in essi contenute da qualsiasi altro veicolo, a meno che non siano
ad essa direttamente imputabili. Eventuali reclami andranno regolati
direttamente fra le parti coinvolte.
Art.
17 PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal contratto di
trasporto di persone e del bagaglio al seguito, si prescrivono con il
decorso dei termini previsti dall’art.418 del Codice della
Navigazione. In ogni caso, fermi restando i termini previsti nel
precedente comma del presente articolo, il passeggero che subisce
sinistri alla propria persona dipendenti da fatti verificatisi
all’inizio dell’imbarco fino al compimento dello
sbarco, deve comunque segnalarli al Comando di bordo prima dello sbarco
definitivo.
Art.
18 RECLAMI
Il passeggero, ove rilevi carenze o
irregolarita' nel servizio reso dalla Societa', puo' darnecomunicazione
al Comando di bordo o alla Direzione della Societa'.
Art.
19 PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del
D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, recante disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, la Societa', in qualita' di titolare del
trattamento informa che i dati personali forniti dal passeggero
verranno trattati per finalita' strettamente connesse alla gestione del
rapporto contrattuale ed all’erogazione dei servizi, anche
per mezzo di sistemi informativi, idonei a garantire la loro sicurezza
e riservatezza.
Art.
20 RINVIO
Per quant'altro non previsto dalle
presenti condizioni di trasporto, vale quanto previsto dal Codice della
Navigazione, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge
vigenti.