• Alilauro

    CONDIZIONI GENERALI DELLA COMPAGNIA ALILAURO

    REGOLAMENTO DI TRASPORTO PER PASSEGGERI:

    1 – PREMESSE:

    Il presente documento indica le norme da applicare per il trasporto dei passeggeri e dei loro effetti sulle unità appartenenti al Gruppo Lauro (d’ora in avanti denominato “Gruppo”). Tali norme sono da intendersi accettate integralmente, da parte del passeggero, all’atto dell’acquisto del titolo di viaggio; copia del presente documento è affissa sia presso le biglietterie che a bordo ed è inoltre consultabile sul sito internet e presso i comandi bordo.

     

    2 – BIGLIETTI:

    Condizione necessaria per viaggiare sulle unità appartenenti al Gruppo è che il passeggero sia munito di regolare titolo di viaggio (biglietto) acquistabile presso tutti i punti di vendita autorizzati ed anche via internet. Il biglietto costituisce contratto di trasporto e deve essere conservato per tutta la durata del viaggio. Se il biglietto indica il nome del passeggero come d’obbligo per particolari percorsi o anche se, in mancanza di tale indicazione, esso non può essere ceduto senza espresso consenso del vettore. La presentazione del titolo di viaggio dà diritto all’imbarco ed al trasporto fino alla destinazione di arrivo; nel caso però che, a giudizio insindacabile del Comandante, della Società di Navigazione o delle Autorità competenti, sussistano motivi di sicurezza tali da impedirne l’imbarco, il passeggero se ne vedrà negare il consenso.

     

    3 – TARIFFE:

    Le tariffe applicate dalle Società di Navigazione appartenenti al Gruppo sono riportate sui siti aziendali e sono disponibili presso le biglietterie del Gruppo ed i comandi di bordo. I bambini di età inferiore a dodici anni non possono viaggiare sulle unità del Gruppo se non accompagnati da persona di maggiore età (almeno diciotto anni). Per i bambini di età inferiore all’anno non viene applicato alcun onere tariffario né emesso alcun titolo di viaggio. Per i residenti sulle isole servite da collegamenti possono essere riconosciute tariffe agevolate; l’emissione del titolo di viaggio così concepito potrà aver luogo solo dietro presentazione, per ogni singola bigliettazione, del documento di residenza chiaramente indicante le generalità del passeggero. Esso dovrà essere esibito al personale addetto ogniqualvolta richiesto all’atto dell’imbarco, durante il viaggio o al momento dello sbarco e non potrà essere ceduto ad altra persona se non con il consenso della società cui appartiene il vettore. Gli importi tariffari corrispondenti ai diversi titoli di viaggio possono essere modificati senz’alcun preavviso; ogni variazione di tariffa sarà immediatamente divulgata sia sul sito aziendale che con affissione dell’aggiornamento presso i punti di vendita dei titoli di viaggio (biglietterie) ed a bordo delle unità del Gruppo. Il possesso del titolo di viaggio in qualsiasi modo acquisito non esime il passeggero dal rispetto delle norme indicate nel presente Regolamento né dal rispetto delle Leggi ed Atti di Governo per come applicabili durante il trasporto a bordo delle unità del Gruppo. La Società può accettare l’acquisto dei titoli di viaggio anche nelle giornate che precedono quella della partenza – tramite i suoi punti di vendita e via internet – applicando la maggiorazione prevista a tariffa che include il diritto di prenotazione.

     

    4 – BAGAGLI:

    Ciascun passeggero può portare a bordo un unico capo di bagaglio avente dimensioni massime pari a 60 x 40 x 20 (cm) e peso non superiore a 5 Kg. Per i capi di bagaglio aggiuntivi e per i bagagli eccedenti in dimensioni e/o in peso quelle dianzi riportate saranno applicate tariffe speciali le cui entità sono determinate in funzione dell’ingombro e del peso del bagaglio in eccesso. Detti capi saranno debitamente registrati con apposito contrassegno applicato sul bagaglio stesso con corrispondente evidenza da consegnare al passeggero all’atto della bigliettazione. La Società Armatrice o il Comando di bordo possono a loro discrezione rifiutare l’imbarco di bagagli il cui ingombro o il cui peso costituiscano impedimento per una buona navigazione. Qualsiasi reclamo implicante danneggiamenti o perdite di capi di bagaglio imputabili al vettore sarà trattato secondo quanto disposto dagli artt. 412, 413 e 414 del Codice della Navigazione, Capo III, Sez.I. (rimborso entro il limite massimo di euro 6,2 per chilogrammo di bagaglio). I reclami riguardanti le perdite o il danneggiamento del bagaglio dovranno essere avanzati al momento dello sbarco e dovranno essere accompagnati dai comprovanti relativi alla sua dichiarazione fatta all’atto dell’imbarco, per come ricevuti dal punto vendita. Non saranno accettati reclami riguardanti perdite o danneggiamenti di bagaglio se non accompagnati da comprovanti ed avanzati prima dello sbarco in contraddittorio con il personale della Società; la descrizione del danno sarà annotata su apposito modulo sottoscritto dal passeggero e dal comando di bordo. Il personale di bordo potrà all’occorrenza prestare aiuto al passeggero nelle fasi di imbarco e sbarco del bagaglio fermo restando che il servizio di facchinaggio resta a carico di quest’ultimo. Eventuali capi di bagaglio lasciati a bordo o nella zona d’imbarco senza custodia e non reclamati da alcun passeggero avente titolo per il loro ritiro saranno custoditi in luogo ritenuto idoneo da parte della Società Armatrice per un periodo massimo di 30 giorni (presso Terminal Napoli). Trascorso tale termine gli oggetti rinvenuti e non reclamati saranno consegnati al Sindaco del Comune ove è avvenuto il ritrovamento ma sarà in ogni caso provveduto già all’atto del ritrovamento, se previsto dalle procedure relative alla prevenzione dagli atti illeciti o anche se ritenuto opportuno dal Comandante dell’unità o dal personale preposto alla vigilanza delle aree di imbarco, ad informare le Forze dell’Ordine perché queste possano mettere in atto i provvedimenti del caso.

     

    5 – PASSEGGERI PRIVI DI TITOLO DI VIAGGIO:

    Il passeggero che non sia in grado di esibire il titolo di viaggio è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale n°13 del 13/08/1998 (la sanzione amministrativa è pari a 100 volte l’importo del titolo di viaggio dovuto e comunque non inferiore a € 77,47). Nel caso di utilizzo improprio del titolo di viaggio sarà applicata una sanzione proporzionale alla differenza tra l’importo dovuto e quello corrispondente alla tariffa applicata (la sanzione amministrativa è pari a 100 volte la differenza tra l’importo dovuto e quello applicato e comunque non inferiore a € 77,47). Chi fosse per qualsiasi ragione imbarcato senza biglietto deve darne tempestivo avviso al personale di bordo perché venga proceduto all’emissione del titolo di viaggio con un sovrapprezzo pari ad € 10,00. Il Comandante dell’unità ne sarà in ogni caso informato. La non comunicazione immediata della mancanza del biglietto, all’atto dell’imbarco, comporta il sanzionamento amministrativo dovuto per la mancanza dello stesso. La Società fa riserva di prendere tutti i provvedimenti previsti dalle Leggi ed Atti di Governo vigenti avverso il passeggero che si avvalga dei suoi servizi a condizioni più favorevoli e senza poter dimostrare di averne titolo.

     

    6 – PRESENTAZIONE ALL’IMBARCO:

    Il passeggero è tenuto a presentarsi all’imbarco con almeno 10’ di anticipo sull’orario della partenza, debitamente munito di titolo di viaggio. Egli deve inoltre rispettare le modalità e le procedure previste per il transito sulla banchina e per l’accesso a bordo osservando pedissequamente le indicazioni affisse allo scopo e mantenendo un comportamento civile e rispettoso nei riguardi degli altri passeggeri, del personale di bordo e di quello addetto al pontile, nonché delle norme di sicurezza e di igiene pubblica evitando scavalcamenti di transenne e getto di oggetti in terra o in mare o al di fuori degli appositi cestelli predisposti per la raccolta dei rifiuti. E’ tassativamente richiesto che siano rispettati gli ordini di imbarco senza scavalcamenti delle file sui percorsi di avvicinamento agli accessi a bordo e che siano rispettate le indicazioni fornite dal personale operante in banchina. Ogni inadempimento comporterà se necessario, oltre all’eventuale richiamo da parte del personale preposto ai controlli nelle aree di imbarco, l’intervento delle Forze dell’Ordine immediatamente convocate per le azioni di competenza.

     

    7 – COMPORTAMENTO DEL PASSEGGERO A BORDO:

    Il passeggero è tenuto a mantenere un comportamento civile e rispettoso evitando qualsiasi atteggiamento offensivo o lesivo nei confronti degli altri viaggiatori e del personale addetto alla navigazione nonché delle norme di sicurezza e di igiene pubblica. Egli non deve in particolare imbrattare i sedili e gli arredi né gettare oggetti a terra o in mare o al di fuori degli appositi contenitori predisposti per la raccolta dei rifiuti, deve usare i servizi igienici senza provocarne l’intasamento o l’imbrattamento, deve osservare le disposizioni impartite dal bordo durante la navigazione. Egli inoltre non deve occupare più di un posto a sedere per singola persona tenendo conto che l’acquisto del titolo di viaggio non costituisce diritto automatico a riguardo della disponibilità di posto a sedere ed essendo la capacità della nave, in termini di numero massimo di persone trasportabili, determinata in base alle specifiche normative vigenti. Ogni inadempimento comporterà se necessario, oltre all’eventuale richiamo da parte del personale preposto ai controlli a bordo, l’intervento delle Forze dell’Ordine che potranno essere convocate per le azioni di competenza.

     

    8 – MANCATA PARTENZA IMPUTABILE AL PASSEGGERO:

    In caso di mancata partenza dovuta ad indisponibilità o ritardo del passeggero a questi non è dovuto allo stesso alcun rimborso del titolo di viaggio se già acquistato. Per i ritardi o per le mancate partenze che le unità del Gruppo potranno venire a subire a causa del passeggero, saranno applicate le misure sanzionatorie a carico di quest’ultimo secondo le modalità e nei termini previsti dalle Leggi di Stato e Normative vigenti.

     

    9 – IMPEDIMENTO DELLA NAVE – SOPPRESSIONE DELLA PARTENZA – MUTAMENTO DI ITINERARIO:

    Nel caso in cui la partenza sia soppressa per iniziativa della Società Armatrice ma per cause non a quest’ultima imputabili al passeggero è dovuta la restituzione del prezzo del biglietto per come già corrisposto. Nel caso invece in cui la soppressione della partenza sia determinata da giustificati motivi imputabili alla stessa Società armatrice ed in cui il viaggio non possa essere effettuato con altre unità messe a disposizione del passeggero da parte della Società stessa o se il passeggero non accetta di effettuare il viaggio con partenze successive a quella programmata, a quest’ultimo sarà dovuta la restituzione del prezzo del biglietto. In tal caso l’eventuale risarcimento dei danni imputabili alla soppressione della partenza – nella misura non eccedente il doppio del prezzo netto al passaggio – potrà avere luogo solo se tali danni potranno essere chiaramente comprovati. Alla stessa maniera saranno trattati eventuali mutamenti di itinerario o orario determinati da cause imputabili al vettore e per cui il passeggero rifiuti il passaggio.

     

    10 – RITARDO DELLA PARTENZA – INTERRUZIONE DEL VIAGGIO – RITARDO DELL’ORARIO DI ARRIVO:

    Per ritardi della partenza adducibili a cause da imputare al vettore, trascorso il limite di dieci minuti dalla scadenza dell’orario programmato, viene data facoltà al passeggero di chiedere la restituzione del prezzo corrisposto per il biglietto. Nel caso in cui il passeggero non si avvalga di tale possibilità ma decida di usufruire del servizio, non sarà successivamente ammesso alcun reclamo né sarà giustificabile alcun rimborso. Per l’interruzione del viaggio, se da addurre a cause imputabili a forza maggiore, sarà dovuta la restituzione del prezzo del biglietto in proporzione al tratto ancora da percorrere; nel caso in cui l’interruzione sia dovuta a cause imputabili al vettore sarà corrisposto al passeggero l’intero prezzo del biglietto ed il risarcimento di eventuali danni, se comprovabili, in misura non eccedente il doppio dello stesso. Il ritardo rispetto all’orario di arrivo comporterà la restituzione dell’intero prezzo del biglietto al passeggero ed il rimborso di eventuali danni comprovabili nella misura non eccedente il doppio del prezzo del biglietto solo nel caso in cui il ritardo stesso ecceda due ore per traffico entro le venti miglia di percorso e le quattro ore per traffici su rotte di lunghezza superiore alle venti miglia di percorso dal momento dell’effettiva partenza e non sia imputabile a cause di forza maggiore. La restituzione del prezzo del biglietto verrà corrisposta sotto forma di buono acquisto per un nuovo titolo di viaggio di pari valore utilizzabile sulle unità appartenenti al Gruppo entro sessanta giorni dalla data di emissione.

     

    11 – ANIMALI DOMESTICI:

    Sulle unità del Gruppo è consentito l’imbarco di animali domestici alle seguenti condizioni: – per ogni passeggero viene consentito l’imbarco di un unico animale; – l’animale deve essere definibile quale “domestico” nel senso adoperato per accezione comune; s’intendono pertanto quali domestici animali come cani, gatti, volatili da gabbia e simili; – l’animale deve essere di taglia piccola o media; per animali di taglia particolarmente grossa potrà essere negato l’imbarco o accettato a condizione che il trasporto avvenga a condizioni particolari tali da non arrecare fastidio o danno ai passeggeri; – i cani dovranno essere muniti di guinzaglio e museruola; – la presenza dell’animale dovrà essere preventivamente denunziata all’atto dell’acquisto del biglietto; – al biglietto sarà applicato il sovrapprezzo indicato nella Tabella in appendice al presente Regolamento; – potranno essere eventualmente richieste, quali condizioni necessarie per l’imbarco, certificazioni sanitarie attestanti lo stato di buona salute e di vaccinazione dell’animale; in tal caso la data di rilascio di tali certificazioni non dovrà essere antecedente i tre mesi rispetto a quella della bigliettazione.

     

    12 – TRASPORTO DI OGGETTI PERICOLOSI:

    Il trasporto di oggetti pericolosi non è consentito sulle unità appartenenti al Gruppo. Per alcuni tipi di oggetti possono essere richieste condizioni particolari vincolanti ai fini della loro accettazione a bordo. E’ vietato in particolare il trasporto di armi di ogni tipo ad eccezione di quelle in dotazione personale alle Forze Armate ed alle Forze dell’Ordine, il trasporto di oggetti contundenti, di sostanze catalogabili negli elenchi ufficiali delle merci pericolose, di liquidi combustibili, di sostanze stupefacenti, di altre sostanze il cui trasporto o la cui detenzione siano considerati illegali in base alle Leggi di Stato ed alle normative vigenti. In ogni caso dubbio andrà data comunicazione al Comandante a riguardo del contenuto del bagaglio che si intende trasportare.

     

    13 – SECURITY:

    Sulle unità appartenenti al Gruppo vengono messe in atto misure di controllo e di prevenzione degli atti illeciti in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti (ISPS Code – Regolamento Europeo 725/2003) per quanto applicabili o anche secondo determinazioni stabilite dalle Società appartenenti al Gruppo. Le stesse misure sono o possono essere messe in atto anche nelle aree destinate all’imbarco. Per tale ragione il passeggero potrà essere assoggettato ai controlli previsti dai Codici e dalle Normative esistenti in tema di prevenzione dagli atti illeciti. Qualora necessario potrà essere richiesto l’intervento delle Forze di Polizia e dell’Autorità Doganale.

     

    14 – RESPONSABILITA’ DEL PASSEGGERO:

    Il passeggero risponde dei danni da lui direttamente causati o causati da persona o animale trasportati sotto sua custodia a beni, arredi, pertinenze ed accessori appartenenti alle Società del Gruppo o ad essi affidati a qualsiasi titolo. Il passeggero risponde anche dei danni da lui direttamente causati o causati da persona o animale trasportati sotto sua custodia ad altri passeggeri, bagagli, personale di bordo ed ausiliario come anche a terzi transitanti nelle aree di competenza delle Società appartenenti al Gruppo e per cui il danno comporti sanzioni, multe, contravvenzioni o spese cui le stesse Società possano essere assoggettate.

     

    15 – RECLAMI:

    Eventuali reclami, infortuni o denunce andranno notificate in primo luogo al Comandante dell’unità interessata e successivamente alla Sede legale della Società che ha effettuato il trasporto e per conoscenza alla Lauro.it S.p.A. presso la Stazione Marittima – Porto di Napoli – Piazzale Stazione Marittima – 80133 Napoli (lauro@lauro.it – tel. 081/4972260).

     

    16 – FORO COMPETENTE:

    Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione o all’interpretazione del presente regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.