• Grandi Navi Veloci

    CONDIZIONI GENERALI DELLA COMPAGNIA GRANDI NAVI VELOCI

    Le Informazioni Generali, il Catalogo Informativo Grandi Navi Veloci di ultima edizione costituiscono parte integrante delle Condizioni Generali di Trasporto Passeggeri. Con il termine “Passeggero” si intende ogni persona trasportata in base al biglietto di passaggio emesso dal vettore e/o dalle agenzie a ciò autorizzate. Con il termine “vettore” e/o “Società” si intende la Grandi Navi Veloci S.p.A. L’Oggetto del contratto è la prestazione di trasporto come disciplinata dagli artt.396 e seguenti del Codice della Navigazione. Il vettore si impegna a trasportare il passeggero e i(l) veicoli(o) al seguito alle seguenti condizioni che prima dell’acquisto e/o della prenotazione del biglietto di passaggio il Passeggero si impegna ad esaminare e ad osservare integralmente.

    Art. 1. VALIDITA’: il biglietto di passaggio è personale, non è cedibile ed è valido solo per il trasporto in esso specificato. Il Passeggero è tenuto a custodire diligentemente il contratto/biglietto per giustificare il proprio diritto al viaggio e ad esibirlo a qualsiasi Ufficiale della Nave o funzionario della Società che ne facesse richiesta. In caso di smarrimento/furto del biglietto il passeggero dovrà effettuare denuncia presso le autorità competenti per poi procedere alla sostituzione del biglietto. Il Passeggero che a bordo risulti sfornito del biglietto deve darne immediato avviso al Comandante e/o al Commissario di Bordo. In difetto sarà tenuto al pagamento del doppio del prezzo di passaggio sino al porto di destino, fatto salvo comunque, il risarcimento dei relativi danni.

    Art. 2. PREZZO DI PASSAGGIO: il prezzo indicato nel biglietto di passaggio è quello della tariffa del vettore in vigore alla data dell’emissione dello stesso. Nel prezzo indicato nel biglietto di passaggio non è compresa la somministrazione di vitto a bordo che rimane a carico del Passeggero salvo diversamente disciplinato. I pasti possono essere consumati al ristorante e/o al self-service. Sono inoltre a carico del Passeggero le tasse e diritti di imbarco e sbarco, bollo, eccetera, ove dovuti, così come riepilogati nelle Informazioni Generali e nel Catalogo Informativo Grandi Navi Veloci di ultima edizione, oltre che sul sito internet: www.gnv.it. I prezzi possono subire modifiche in relazione al prezzo del carburante.

    Art. 3. MANCATA PARTENZA: l’orario stabilito per l’imbarco, ove non diversamente modificato per iscritto, è di due ore prima dell’orario previsto di partenza della nave per i Passeggeri con veicoli al seguito, mentre per i Passeggeri senza veicoli al seguito è di un’ora. Il Passeggero che non si presenti nel tempo sopra indicato per l’imbarco, o che comunque non salga a bordo della nave prevista ed indicata sulla carta di imbarco non ha diritto al rimborso, neppure parziale, del prezzo pagato e deve anzi completare il pagamento del prezzo di passaggio se non lo avesse pagato per intero.

    Art. 4. RECESSO E RIMBORSO: per i recessi, che devono essere comunicati dal Passeggero alla Società direttamente o tramite l’Agenzia di viaggio nei sotto notati termini di tempo, si applicano le seguenti trattenute: – dall’atto della prenotazione fino a 20 giorni prima della partenza10% – da 19 giorni fino a 4 giorni prima della partenza20% – rn da 3 giorni fino a 2 ore prima della partenza50% Le suddette trattenute si applicano sul totale delle tariffe Passeggeri e veicoli prenotati. La data e l’ora della cancellazione devono essere annotate sul biglietto dalla Società o dall’Agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto. Il calcolo dei termini decorre dal giorno successivo alla data di annullamento ed include la data di partenza. Nessun rimborso spetta a chi modifica/annulla meno di due ore prima della prevista partenza, a chi non si presenti nel tempo stabilito per l’imbarco senza avere dato preventiva comunicazione alla Società della ricorrenza di una delle circostanze previste dall’art. 400 Cod. Nav. In caso di annullamento di biglietto già modificato verrà applicata la penale più onerosa valutata in base alla data di effettuazione delle modifiche.

    Art. 5. VARIAZIONI: la variazione di qualsiasi nominativo della lista Passeggeri è soggetta alle penalità indicate nell’articolo precedente. In caso di variazioni del biglietto, effettuate presso agenzie o uffici di prenotazione diversi da quelli che hanno emesso il biglietto, si dovrà corrispondere un diritto fisso pari al 10% del valore totale del titolo di viaggio che si intende modificare. E’ consentita una sola variazione del biglietto.La variazione di veicolo/metri lineari da categoria superiore a categoria inferiore è soggetta a penalità, i cui termini sono i medesimi di quelli dell’art.4 “Recessi e Rimborsi” ai quali si fa espresso rimando. Per tutti i biglietti di passaggio emessi a condizioni particolari e/o speciali, per i quali non risultino specificamente indicati i termini e le condizioni in brochures illustrative dei medesimi, non è consentita alcuna variazione.

    Art. 6. ANTICIPI/RITARDI DI PARTENZA O DI ARRIVI – SOPPRESSIONI DI PARTENZE – MODIFICHE DI ITINERARIO: il Passeggero è tenuto ad accertarsi, prima della partenza, che non siano intervenute variazioni relative alla nave ed all’orario riportati sul biglietto di passaggio. La Società, per i casi previsti dal Codice della Navigazione e per i casi di necessità e/o forza maggiore, ha la facoltà di sopprimere la partenza annunciata, di aggiungere o omettere scali; di far iniziare il viaggio da un porto diverso da quello stabilito, di destinare la nave ad altra linea, di anticipare o ritardare la data di partenza. Nel caso in cui la partenza sia ritardata per più di 12 ore rispetto all’orario fissato il Passeggero avrà la facoltà di risolvere il contratto ed ottenere il rimborso del prezzo relativo al passaggio non usufruito, al netto della provvigione d’uso di agenzia. Il Comandante, per i casi previsti dal Codice della Navigazione e per i casi di necessità e/o forza maggiore, ha piena facoltà di procedere senza pilota, di rimorchiare ed assistere altre navi in qualsiasi circostanza, di deviare dalla rotta ordinaria in qualsiasi direzione, per qualsiasi distanza e qualsiasi scopo, di toccare sia prima che dopo la partenza qualunque porto o porti che si trovino o meno sull’itinerario della nave, anche se in direzione contraria o oltre l’usuale rotta, sia retrocedendo che avanzando in qualsiasi ordine a qualsiasi scopo, una o più volte, di trasferire il Passeggero e il veicolo su qualsiasi altra nave o mezzo di trasporto, appartenenti o meno alla Società, diretti al porto di destinazione. L’orario di arrivo, se specificato nel biglietto, o altrimenti comunicato dalla Società o dai propri preposti è puramente indicativo ed il vettore non è responsabile per eventuali ritardi dovuti a caso fortuito o causa di forza maggiore; più precisamente il vettore declina ogni responsabilità per i danni causati al Passeggero dal ritardo o dalla mancata esecuzione del trasporto qualora l’evento derivi da caso fortuito, forza maggiore, condizioni meteo-marine avverse, scioperi e guasti tecnici costituenti forza maggiore o altre cause ad esso non imputabili e comunque in ottemperanza al disposto degli articoli 402, 403, 404 e 408 del Codice della Navigazione.

    Art. 7. IMBARCO E SBARCO VEICOLI: i veicoli saranno chiamati all’imbarco nell’ordine che sarà disposto dal Comandante della nave e/o dai suoi ausiliari e preposti. Le operazioni di imbarco dei veicoli, compresa la loro sistemazione nel posto assegnato a bordo (ciascun veicolo deve essere parcheggiato con il freno a mano tirato e la marcia innestata), le operazioni di sbarco nonché l’eventuale trasferimento del veicolo dal posto di parcheggio alla nave e/o l’eventuale trasferimento del veicolo dalla nave al posto di parcheggio sono sempre effettuati a cura, rischio e responsabilità esclusivi del Passeggero, salvo eventuali ipotesi di comprovato difetto dello stato dei luoghi/nave. Il Passeggero rimane inoltre esclusivamente responsabile di eventuali danni al proprio veicolo, alle merci e ai bagagli ivi contenuti, alla propria persona nonche’ alle persone presenti sul veicolo. Il Passeggero è inoltre esclusivamente responsabile di eventuali danni arrecati a terzi, loro veicoli, merci e bagagli (salvo quanto disposto dall’Art.412 Cod. Nav.). Il veicolo, comprensivo di eventuale rimorchio e/o roulotte, con quanto ivi contenuto, è accettato dal vettore come un’unica unità di carico senza dichiarazione di valore. Pertanto eventuali responsabilità del vettore per perdita e/o danni al veicolo non potranno eccedere il limite di cui all’art. 423 del Codice della Navigazione, salvo eventuali ipotesi di responsabilità dovuta a dolo o colpa grave. Il Passeggero che intenda dichiarare il valore del veicolo al seguito dovrà formalizzarlo per iscritto prima della prenotazione; il costo del trasporto del veicolo sarà in funzione del valore dichiarato.

    Art. 8. NORME DA OSSERVARSI DAL PASSEGGERO: il Passeggero è tenuto ad osservare le prescrizioni delle leggi italiane ed estere nonché i regolamenti della Società e le disposizioni date dal Comandante della nave. Inoltre il Passeggero risponde direttamente verso la Società di tutte le contravvenzioni, molestie, multe e spese alle quali, per fatto suo, la Società sia assoggettata dalle autorità portuali, doganali, sanitarie e/o da qualsiasi altra autorità di qualsiasi paese. Resta altresì pattuito che i minori devono essere tenuti sotto sorveglianza dai genitori e/o persone a ciò preposte e non possono circolare per la nave senza essere accompagnati. In caso di emergenza i Passeggeri dovranno mettersi a disposizione del Comandante e degli Ufficiali e dovranno eseguire disciplinatamente gli ordini e le prescrizioni che riceveranno. I Passeggeri sono tenuti, a proprie cura, spese e responsabilità a verificare, prima dell’imbarco, i propri documenti presso le Autorità di Polizia preposte, al fine di accertare che i medesimi siano idonei per l’entrata nel paese di sbarco. La compagnia non rimborserà quei Passeggeri non autorizzati dalla polizia di frontiera ad imbarcare o a sbarcare perché trovati con documenti non idonei all’espatrio; la compagnia si riserva il diritto di rivalersi nei confronti del Passeggero per eventuali costi e/o sanzioni che dovesse ricevere in conseguenza delle suddette circostanze.

    Art. 9. CONDIZIONI SANITARIE DEL PASSEGGERO: il Comandante ha facoltà di rifiutare il passaggio a chiunque si trovi, a giudizio della Società stessa, in condizioni fisiche o psichiche tali che non gli consentano di affrontare il viaggio o a chiunque risulti, per abuso di stupefacenti, allucinogeni, alcool, malattia o infermità, pericoloso per gli altri Passeggeri. In tutti i su riferiti casi il Passeggero non avrà diritto al risarcimento di danni e sarà a sua volta responsabile per danni arrecati alla nave, a tutte le sue dotazioni e equipaggiamenti, a terzi nonché a cose di terzi. L’accettazione del Passeggero a bordo da parte della Società non dovrà essere considerata come rinuncia a qualsiasi suo diritto a far valere in seguito le sue riserve sulle condizioni del Passeggero sia che queste fossero conosciute o meno dalla Società al momento dell’imbarco e/o partenza della nave.

    Art.10. DONNE IN GRAVIDANZA: in condizioni di gestazione senza complicazioni, concluso il 6° mese di gravidanza, è necessario che la Passeggera si doti di certificato medico che autorizzi il viaggio, da presentare all’ufficiale della nave che ne facesse richiesta. Per gli altri casi la Passeggera incinta dovrà essere munita di certificato medico che autorizzi il viaggio indipendentemente dal mese di gravidanza. Il Comandante ha facoltà accogliere o meno a bordo salvo l’obbligo di giustificarne la/le motivazione/i.

    Art. 11. ESPLOSIVI, INFIAMMABILI E MATERIE PERICOLOSE: è severamente proibito al Passeggero di includere nel bagaglio o nelle cose di sua proprietà sistemate a bordo dei veicoli residui industriali o sostanze esplosive e/o infiammabili o altrimenti pericolose per la sicurezza della nave, del carico oppure per l’incolumità degli altri Passeggeri e dei membri dell’equipaggio. Nel caso di violazione accertata a tale divieto il Comandante è autorizzato a sequestrare o distruggere tali sostanze senza che il Passeggero possa pretendere alcuna indennità. Il Passeggero inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze derivanti dall’infrazione del presente divieto.

    Art. 12. ARMI: i Passeggeri all’atto dell’imbarco hanno l’obbligo di consegnare in custodia al Comandante tutte le armi bianche e/o da fuoco in loro possesso. In caso di inosservanza i contravventori saranno passibili di confisca delle armi e di deferimento all’Autorità Giudiziaria competente.

    Art. 13. BAGAGLIO: il bagaglio non consegnato al vettore deve contenere esclusivamente effetti di uso personale del Passeggero. Tutti gli oggetti di valore, gioielli, denaro contante, traveller’s cheques, etc. possono essere depositati nelle apposite cassette di sicurezza della nave o, in loro mancanza, consegnati in busta chiusa e sigillata al Commissario di Bordo che rilascerà ricevuta di tale busta senza controllarne il contenuto. Ove venga accertato che nel bagaglio non consegnato al vettore sono contenuti oggetti non di uso personale, il Passeggero dovrà corrispondere il triplo del prezzo di tariffa per il trasporto degli oggetti stessi oltre al risarcimento del danno. Resta in ogni caso convenuto che anche per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore la responsabilità del vettore stesso è limitata alla cifra massima risultante dalla eventuale dichiarazione scritta di valore rilasciata dal Passeggero, sempre che questi abbia corrisposto il maggior nolo. Diversamente si applicherà il limite dell’art. 412 del Codice della Navigazione.

    Art. 14. PERDITA E/O AVARIA DEL BAGAGLIO E DEGLI EFFETTI PERSONALI O DEL VEICOLO: la perdita e/o avaria del bagaglio e degli altri effetti personali o del veicolo al seguito del Passeggero devono essere fatte constatare dal Passeggero al Comando della nave ovvero agli agenti e/o agli Ufficiali della Società nel porto di sbarco – a pena di decadenza – al momento della riconsegna se trattasi di perdita o avaria apparenti ovvero entro tre giorni dalla riconsegna se trattasi di perdita o avaria non apparenti. Per i bagagli e gli oggetti non consegnati dal Passeggero al vettore quest’ultimo non è responsabile della perdita e/o delle avarie se non quando il Passeggero provi che le stesse siano state determinate da causa imputabile al vettore stesso. Comunque il vettore non risponde di danni e/o avarie imputabili ad atti vandalici di terzi.

    Art. 15. ANIMALI: il trasporto di animali domestici di taglia piccola (gatti, cani, etc.) al seguito dei Passeggeri è consentito a condizione che siano muniti di certificato di buona salute e che sia stato acquistato il relativo biglietto di passaggio. Al fine di rispettare le normative igienico-sanitarie, gli animali domestici, quando accettati dalla Società, dovranno viaggiare nei locali a loro riservati, essendo vietato ai Passeggeri di tenerli in cabina e nei locali sociali. A parziale deroga di quanto sopra è consentito l’accesso nei locali nave ai cani guida in servizio di accompagnamento del Passeggero non-vedente e dei cani della Protezione Civile muniti di idonea certificazione ed in servizio. I Passeggeri sono responsabili per qualsiasi eventuale danno provocato alle cose o a terzi dai loro animali. Il vettore declina qualsiasi responsabilità per eventuale sequestro o soppressione degli animali da parte delle Autorità Sanitarie del porto di sbarco/imbarco nonché per danni ad animali, per fuga, perdita o morte degli stessi verificatesi durante il trasporto o durante l’imbarco e lo sbarco, salvo comprovate ipotesi di dolo e/o colpa grave imputabili al vettore.

    Art. 16. SISTEMAZIONE: il Passeggero occuperà il posto indicato nel biglietto e in mancanza quello che gli verrà indicato dal Comandante o dal Commissario di Bordo. La Compagnia ha la facoltà di destinare il Passeggero a un posto diverso. Nel caso che il posto assegnato fosse di tipo superiore, non verrà richiesta differenza di tariffa, mentre se il nuovo posto fosse di tipo inferiore, verrà corrisposta al Passeggero la differenza pagata in più.

    Art. 17. INFORMAZIONI SUI PASSEGGERI: Tutti i Passeggeri in imbarco sono tenuti a comunicare alla compagnia eventuali informazioni relative alla propria necessità di particolari cure e/o assistenza in situazioni di emergenza. I Passeggeri che abbisognano di assistenza per l’imbarco (persone con difficoltà motoria, ecc.) sono tenute a presentarsi all’imbarco con congruo anticipo evidenziando detta necessità al personale di banchina e/o al personale di bordo. I Passeggeri sono altresì tenuti a comunicare già in fase di prenotazione le proprie generalità intese quali: cognome, nome o iniziale dello stesso, sesso, categoria di età (infante, bambino, adulto). E’ fatto obbligo al Passeggero comunicare eventuali cambiamenti dei dati personali se diversi tra il momento della prenotazione e il momento dell’imbarco. I dati personali sono raccolti ai sensi del Decreto Legge nr.251 del 13.10.1999 a recepimento della Direttiva CEE 98/41 del 18.06.1998, alle normative relative all’applicazione del codice ISPS sulle norme antiterroristiche, oltre che in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo nr.196/2003.

    Art.18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE: il contratto di trasporto passeggeri, loro bagaglio e veicoli al seguito è regolato dal Codice della Navigazione ed interpretato in conformità alla legge italiana. Per qualsiasi controversia avente origine dall’interpretazione e/o esecuzione del contratto di trasporto sarà esclusivamente competente il Foro, a scelta della parte attrice, del luogo di residenza o sede del convenuto. Nel caso di Passeggero residente in Italia che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa italiana vigente, sarà esclusivamente competente il foro di residenza o domicilio elettivo dello stesso.