• Tirrenia

    CONDIZIONI GENERALI DELLA COMPAGNIA TIRRENIA

    La Tirrenia di Navigazione S.P.A., con sede in Napoli (I) al Rione Sirignano n° 2 denominata di seguito “la Societa’”, assume il trasporto dei passeggeri e del bagaglio al seguito in base alla seguenti condizioni che il passeggero, con l’acquisto del biglietto di passaggio, dichiara implicitamente di conoscere, di accettare ed osservare. Il testo del presente Regolamento e’ a disposizione dell’utenza presso gli Uffici della Società e presso i Comandi di bordo.

     

    REGOLAMENTO PER I PASSEGGERI

    Art. 1 – Prenotazione dei posti e tariffe
    La prenotazione dei posti, con tutti i dati relativi al viaggio ed alle sistemazioni assegnate, deve essere effettuata presso gli Uffici della Società, oppure presso gli Uffici Viaggi abilitati all’emissione di biglietti definitvi Tirrenia. Per ogni passaggio prenotato è dovuto un diritto di prenotazione nella misura prevista dalle tariffe in vigore. La prenotazione non confermata entro il termine di scadenza – indicato sul tagliando di prenotazione – con l’acquisto del biglietto di passaggio non impegna in alcun modo la Società e non è rimborsabile. Diritto di ammontare uguale a quello di prenotazione è dovuto per l’acquisto del biglietto in data precedente a quella di partenza. Tale diritto non è dovuto per la conversione di un tagliando di prenotazione in biglietto definitivo, né per i biglietti acquistati il giorno stesso della partenza, salvo i casi previsti dalle tariffe in vigore. Le tariffe applicate dalla Società sono quelle approvate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Le tariffe non comprendono il vitto ed il servizio portabagagli.

    Art. 2 – Biglietti
    Il passeggero deve essere munito di regolare biglietto che fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso. Il biglietto è personale, non cedibile ne’ trasferibile ed è valido soltanto per la partenza in esso indicata, salvo quanto indicato all’art. 5. Qualora vengano presentati all’imbarco biglietti intestati ad altra persona il passeggero sara’ tenuto al pagamento di un nuovo biglietto.

    Art. 3 – Facilitazioni di viaggio
    La Società concede le facilitazioni di viaggio indicate all’art. 39 del Regolamento di esecuzione della legge 20.12.1974 n° 684 approvato con D.P.R. 1.6.79 n° 501 e le altre facilitazioni previste dalle disposizioni i vigore. Al passeggero che abbia diritto a più riduzioni sarà applicata soltanto la più favorevole, non essendo ammesso il cumulo di più facilitazioni. Il passeggero avente diritto a facilitazioni deve presentare il documento che ne dà titolo all’Ufficio che emette il biglietto e ne annota gli estremi sul biglietto stesso. Il documento dovrà essere esibito, a richiesta, al personale della Società. Il passeggero che durante il viaggio risulti sprovvisto del documento che dà titolo alla facilitazione applicata in sede di emissione del biglietto di passaggio a tariffa ridotta, sarà tenuto al pagamento della differenza fra tariffa ridotta già pagata e la tariffa intera maggiorata del 100%.

    Art. 4 – Bambini e Ragazzi
    I minori di anni 14 devono viaggiare accompagnati da passeggeri adulti. Sono considerati “bambini” i minori di anni 4 per i quali è previsto il passaggio gratuito senza diritto alla sistemazione. Qualora gli stessi occupino da soli una sistemazione (letto o poltrona) è dovuto il pagamento della tariffa “ragazzi”. Sono considerati “Ragazzi” i minori di eta’ compresa tra i 4 e i 12 anni non compiuti; per gli stessi si applica il 50% della corrispondente tariffa adulti.

    Art. 5 – Biglietti “A data aperta”
    Gli Uffici ed Agenzie della Società, nonche’ gli Uffici Viaggi abilitati, possono rilasciare – ove giustificato – biglietti di ritorno “a data aperta” ed alla tariffa più bassa, in connessione a biglietti di andata. I biglietti di ritorno “a data aperta” non sono validi per l’imbarco e non possono essere accettati dall’Ufficio Turistico della Nave quale documento di viaggio. I possessori di tali documenti devono rivolgersi agli Uffici od Agenzie della Società, oppure agli Uffici Viaggi abilitati, per la conversione degli stessi in biglietti definitivi. La conversione di detti documenti deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di emissione; trascorso tale periodo i biglietti di cui sopra perdono ogni validità.

    Art. 6 – Emissione biglietti a bordo
    Solo eccezionalmente è consentita l’emissione a bordo di biglietti di viaggio, ma solo a tariffa intera e contro pagamento di un diritto di esazione pari al 10% del prezzo del biglietto. Solo nel caso di non operatività dell’Ufficio dello scalo di imbarco, i biglietti possono essere rilasciati a bordo, alla tariffa cui ha diritto il passeggero e con esenzione dal pagamento del diritto di cui sopra. Il passeggero, ove ve ne sia disponibilità, può ottenere una nuova sistemazione in classe tariffariamente superiore anche nel corso del viaggio, previo pagamento della relativa differenza di tariffa calcolata sempre a tariffa intera – ordinaria o residente – anche se il passeggero abbia titolo per ottenere riduzioni sul prezzo di passaggio, ma senza applicazione di alcun diritto di esazione. Il rimborso della maggior somma in tal caso pagata potrà essere chiesto direttamente alla Società. Il passeggero che durante il viaggio risulti sprovvisto di biglietto senza che ne abbia data preventivo avviso al Comandante o al Commissario della Nave, sarà assoggettato al pagamento del biglietto a tariffa intera maggiorata del 100%. Il passeggero che occupi abusivamente una sistemazione di livello superiore a quella indicata sul biglietto, è tenuto al pagamento della differenza di prezzo a tariffa intera fra la sistemazione spettante e quella occupata maggiorato del 100%. Nei collegamento con l’estero il passeggero respinto nello scalo di destino dalla Autorità di Frontiera è tenuto al pagamento del passaggio di ritorno allo scalo di origine.

    Art. 7 – Pagamenti a bordo
    Per qualsiasi pagamento effettuato a bordo, il passeggero è tenuto a chiedere ed ha diritto di avere regolare ricevuta. Eventuali reclami per pagamenti effettuati a bordo e non documentati da ricevuta non saranno tenuti in considerazione.

    Art. 8 – Perdita del biglietto
    Nel caso di perdita del biglietto (smarrimento, furto, ecc.), il passeggero dovrà darne tempestiva notizia all’Ufficio emittente o alla Agenzia di Viaggi o ad altro Ufficio della Società. Nel caso in cui il passeggero, all’atto della denuncia di perdita, rinunci al viaggio, il rimborso del biglietto dovrà essere richiesto alla Società nel termine di sei mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto. Nel caso di smarrimento, ove il passeggero confermi il viaggio, dovrà presentarsi all’Ufficio o Agenzia della Società per il rilascio – a pagamento – di un duplicato del biglietto originario, previa sottoscrizione di apposita dichiarazione di malleva nei confronti della Società per un eventuale utilizzo indebito del biglietto perduto. Entro il termine di sei mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto, senza che lo stesso sia stato utilizzato, la Società provvederà al rimborso del biglietto originario con l’applicazione delle ritenute previste dall’art. 14. Nel caso di furto, ove il passeggero confermi il viaggio, dovrà presentarsi ad un Ufficio o Agenzia della Società per il rilascio, senza ulteriore pagamento, di un duplicato del biglietto previa consegna di una copia della denuncia del furto subito sporta all’Autorità Competente.

    Art. 9 – Imbarco – Sbarco
    Il passeggero è tenuto ad accertarsi, prima della partenza, che non siano intervenute variazioni relative all’orario riportato sul biglietto. Le operazioni di imbarco e sbarco vengono disciplinate dal Comando di bordo. Per i viaggi fra scali nazionali, il passeggero, senza auto al seguito, deve presentarsi almeno un quarto d’ora prima della partenza della nave. Il passeggero senza auto al seguito che debba prendere imbarco in scali nazionali per scali esteri, deve presentarsi almeno un’ora prima della partenza, per espletare le formalità di frontiera, e deve essere munito della documentazione richiesta per l’ingresso nel Paese di destino. La Società è esonerata da qualsiasi responsabilità qualora il passeggero non possa sbarcare per mancanza o insufficienza della documentazione occorrente. Pertanto, il passeggero, in aggiunta al pagamento dell’eventuale viaggio di ritorno (art. 6), dovrà rispondere di eventuali spese che possano derivare alla Società in conseguenza della omissione o inadempienza della documentazione richiesta dalle Autorità di Frontiera sia all’imbarco che allo sbarco. In caso di mancata partenza del passeggero per detto tipo di impedimento, al passeggero stesso sarà rimborsato il prezzo di passaggio, al netto dei diritti di prevendita, decurtato del 25%. Il passeggero diretto da scali esteri a scali nazionali dovrà prendere tempestivi contatti con l’Ufficio o Agenzia della Società nel porto d’imbarco per conoscere i termini di presentazione. Il passeggero con auto al seguito deve presentarsi all’imbarco almeno due ore prima della partenza; trascorso tale termine, l’imbarco non sarà garantito. Qualora l’imbarco avvenga in un Porto estero, il passeggero con auto al seguito deve presentarsi all’Ufficio o Agenzia della Società nel Porto d’imbarco per conoscere i termini di presentazione.

    Art. 10 – Bagaglio
    Nel prezzo del passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio a mano del passeggero nel limite di kg. 20 per passeggero adulto e di kg. 10 per ragazzo. L’eventuale eccedenza viene tassata secondo le tariffe in vigore. Non è comunque compreso il compenso per eventuali servizi portuali di portabagagli. Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero ordinariamente trasportati in valigie, sacche da viaggio, scatole, cassette e simili. Sono ammessi come bagaglio i campionari dei viaggiatori di commercio, salvo l’obbligo per gli interessati di curare l’eventuale adempimento delle prescrizioni doganali. Ogni passeggero può portare con sè in cabina o nel posto assegnato il proprio bagaglio. Il bagaglio che per le sue dimensioni non sia possibile sistemare in cabina o nel posto assegnato, potrà essere collocato dal passeggero nel bagagliaio della nave. Oggetti di valore, preziosi o denaro, purché non abbiano natura ingombrante, potranno essere gratuitamente depositati presso l’ufficio del Commissario. Per il bagaglio non consegnato alla Società, la stessa non è responsabile di perdite o avarie, a meno che il passeggero non provi che sono derivate da cause da essa imputabili. Per il bagaglio consegnato alla Società la stessa è responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per chilogrammo o della maggior cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita o delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, salvo che dia prova che le stesse siano derivate da cause ad essa imputabili. Perdite o avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se apparenti, ovvero entro tre giorni dallo stesso, se non apparenti. La Società ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto ai sensi dell’art. 416 cod. nav.

    Art. 11 – Animali domestici
    E’ consentito il trasporto di animali domestici al seguito passeggeri, salvo diversa prescrizione di legge. Nessun animale può essere introdotto nelle sale destinate ai passeggeri o nelle cabine salvo quanto appresso indicato. I gatti e gli altri piccoli animali devono essere sistemati in gabbie o ceste a cura del passeggero. E’ consentito introdurli nelle sale e nelle cabine salvo obiezione da parte di altri passeggeri. I cani devono essere muniti di museruola ad alloggiati, durante il viaggio, nel canile di bordo. Accudire e mantenere gli animali è a carico, cura e responsabilità del proprietario. I prezzi per il trasporto degli animali domestici sono riportati nel tariffario in vigore. Il trasporto degli animali domestici al seguito dei passeggeri, è inoltre, regolato dalle disposizioni sanitarie, dettate in materia dalle competenti Autorità. Il passeggero si obbliga a tenere indenne la Società nei confronti degli altri passeggeri, del personale di bordo e di altri animali trasportati, da ogni e qualsiasi responsabilità, nonché da ogni e qualsiasi onere derivante a carico della stessa in conseguenza e per effetto del trasporto di cui trattasi o per effetto di sua inosservanza delle norme regolamentari di cui innanzi, nonché di quelle di legge esistenti in materia, e ciò sempreché responsabilità ed oneri non derivino da cause imputabili alla Società.

    Art. 12 – Divieti
    L’imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco dei passeggeri sono disciplinati dalla normativa in vigore e dalle disposizioni impartite dal Comando della Nave in relazione a particolari situazioni, nonché dalle disposizioni seguenti: – E’ sottoposto ad autorizzazione, da darsi nei modi stabiliti dai regolamenti speciali, l’imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l’incolumità delle persone a bordo. E’ inoltre sottoposto a giudizio del medico di bordo l’imbarco di passeggeri che presentino sintomi che facciano ritenere sconsigliabile il viaggio. – Non saranno ammessi a bordo passeggeri in evidente stato di agitazione o in palese e molesto stato di ubriachezza. – E’ vietato ai passeggeri di tenere un comportamento o atteggiamento che sia o possa essere causa di disturbo o molestia agli altri passeggeri. – E’ vietato esercitare a bordo il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili. – E’ vietato introdurre nei saloni animali e cose che possano arrecare disturbo ai passeggeri, salvo quanto indicato nell’articolo precedente, o che siano contrari alle norme di igiene ed al decoro. – E’ vietato sdraiarsi sui divani e comunque occupare più di uno posto. – E’ vietato fumare nelle zone dove ciò non è consentito. – E’ vietato ai passeggeri di aprire o chiudere gli oblò e i finestrini. – Fatte salve le vigenti disposizioni che regolano il porto d’armi per il personale delle Forze Armate, della Polizia e per quanti altri per ragione delle loro funzioni e del loro servizio hanno facoltà di portare armi, è fatto divieto ai passeggeri di tenere a bordo armi e/o munizioni. Le stesse devono essere consegnate all’atto dell’imbarco al Comando della Nave e possono essere ritirate soltanto allo sbarco, sempre che legittimamente possedute. – E’ fatto divieto ai passeggeri di portare nel bagaglio materiali infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi, bombole cariche di ossigeno, aria compressa, gas e simili, nonche’ merce di contrabbando o in violazione alle norme sanitarie. – E’ vietato di buttare oggetti o rifiuti di qualunque genere in mare. – E’ vietato ai passeggeri trasportare lettere o plichi soggetti a tassa postale. Della inosservanza dei divieti su indicati i passeggeri sono responsabili oltre che verso le Autorità Competenti, anche verso la Società che si riserva l’azione di rivalsa per gli eventuali danni, multe ed ammende cui andasse soggetta per fatto dei passeggeri stessi.

    Art. 13 – Impedimento della Nave – Soppressione della partenza – Mutamento d’itinerario – Ritardo della partenza – Interruzione del viaggio della Nave
    Se la partenza della Nave è impedita per causa non imputabile alla Società, il contratto è risolto e la Società rimborserà totalmente il prezzo del biglietto (art. 402 cod. nav.). Se la Società sopprime la partenza della nave ed il viaggio non può essere effettuato con altra nave della Società stessa, che parta successivamente, il contratto è risolto e la Società deve rimborsare il prezzo versatole. Qualora, invece, vi siano partenze successive di altre navi della stessa Società, il passeggero ha facoltà di effettuare il viaggio su una di dette navi, ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto se la Società muta l’itinerario con pregiudizio all’interesse del passeggero stesso. Nei casi indicati nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia, se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio (art. 403 cod. nav.). Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all’alloggio ed al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio. Se trattasi di viaggi di durata inferiore alla ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo. Se non si avvale di questa facoltà, il passeggero, dallo scadere dei termini su indicati, non ha diritto a ricevere l’alloggio ed il vitto a spese del vettore. Il passeggero che chiede la risoluzione del contratto avrà diritto al rimborso totale del biglietto. Se il ritardo della partenza è dovuto a causa imputabile al vettore, il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni (art. 404 cod. nav.). Se il viaggio della nave è interrotto per causa di forza maggiore, il prezzo di passaggio sarà dovuto dal passeggero in proporzione al tratto utilmente percorso. Tuttavia il vettore ha diritto all’intero prezzo, se, in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli, nell’intervallo, l’alloggio ed il vitto se questo fu compreso nel prezzo di passaggio (art. 405 cod. nav.). La Società non risponde per i danni causati da inevitabili cambi di rotta, approdi di poggiata o di rilascio, da quarantene, o da cause di forza maggiore.

    Art. 14 – Impedimento del passeggero – Mancata partenza del passeggero – Interruzione del viaggio – Rimborsi
    Se prima della partenza della nave viene comunicato dal passeggero l’impedimento a viaggiare, il contratto è risolto ed al passeggero è dovuto il rimborso del biglietto con applicazione delle seguenti trattenute al netto dei diritti di prenotazione o di prevendita: – 10% per viaggi disdetti fino al giorno precedente la partenza. – 25% per viaggi disdetti il giorno della partenza. Il diritto al rimborso dei viaggi disdetti nei termini innanzi indicati, si prescrive – in ogni caso – trascorsi sei mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto. Nessun rimborso è dovuto per i viaggi non disdetti entro i termini innanzi indicati. Se il viaggio è interrotto dal passeggero per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione al tratto percorso. Se il viaggio è interrotto per fatto del passeggero, la Società non è tenuta alla restituzione della differenza del prezzo di passaggio relativo al tratto non utilizzato.

    Art. 15 – Responsabilità
    Il passeggero, dal momento dell’imbarco e fino allo sbarco, deve attenersi ai Regolamenti di Bordo ed alle disposizioni date dal Comando della Nave; deve inoltre improntare il suo comportamento alla comune diligenza e prudenza, vigilando alla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali sotto la sua custodia, nonché della sicurezza delle proprie cose. La società è responsabile dei sinistri ai passeggeri che dovessero verificarsi dall’inizio dell’imbarco fino al compimento dello sbarco, salvo i casi in cui l’evento derivi da cause non imputabili alla Società stessa o da inosservanza da parte del passeggero dei Regolamenti di Bordo e da violazione delle prescrizioni stabilite dal Comando della Nave per la salvaguardia della vita umana in mare.

    Art. 16 – Prescrizione
    I diritti derivanti dal contratto di trasporto delle persone e del bagaglio al seguito si prescrivono con il decorso dei termini previsti dall’art. 418 cod. nav.

    Art. 17 – Segnalazioni del passeggero
    Il passeggero, ove rilevi carenze e/o irregolarità in merito al servizio reso dalla Società, può darne comunicazione al Comando della Nave ed alla Direzione della Società. Il passeggero ha, inoltre, facoltà di annotare i suoi rilievi nel “Libro elogi e reclami” a disposizione presso l’Ufficio Turistico della Nave.

    Art. 18 – Foro competente
    Per qualsiasi controversia resta competente il Foro di Napoli, ove ha Sede Legale la Società, fatto salvo quanto previsto dall’art. 20 c.p.c.

    Art. 19 – Varie
    Quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento è integrato dalle norme del Codice della Navigazione Italiano.

    Art. 20 – Integrazione e modifiche del Regolamento
    Integrazioni o modifiche al presente regolamento saranno rese note dalla Società mediante avviso esposto nei locali in premessa ed entreranno in vigore con decorrenza indicata in tale avviso.

     

    REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DEGLI AUTOVEICOLI E RELATIVI RIMORCHI, MOTOSCOOTER E MOTOCICLETTE AL SEGUITO DEI PASSEGGERI

    La “Tirrenia di Navigazione S.p.A.”, con sede in Napoli al Rione Sirignano n. 2, denominata, qui di seguito, “la Società”, assume il trasporto degli autoveicoli, rimorchi e altre cose al seguito dei passeggeri alle condizioni stabilite nel presente Regolamento che il Passeggero, con l’acquisto del biglietto di passaggio, dichiara implicitamente di conoscere, di accettare e di voler osservare. L’estratto delle condizioni che regolano il trasporto dei veicoli sulle navi della Società è riportato sul biglietto di passaggio. Il testo del presente Regolamento è a disposizione dell’utenza presso gli Uffici e Agenzie della Società e presso i Comandi di Bordo.

    Art. 1 – Caratteristiche dei veicoli al seguito
    Sono considerati e tassati come veicoli al seguito le autovetture, i minibus, i camper, gli autopullman al seguito di comitive, i furgoncini che non trasportino merci e che rientrino nei limiti di kg. 1.500 di peso e mc. 15 di volume, i motofurgoni che non trasportino merci, nonché i rimorchi-casa, i rimorchi-bagagli, i motoscafi e altre imbarcazioni su carrelli e simili al traino di automobili, le motociclette, i motoscooter e le biciclette. Negli articoli seguenti tutti i suddetti veicoli rientrano nel termine “autoveicoli”.

    Art. 2 – Prenotazione spazio e tariffe
    Per la prenotazione dello spazio relativo all’imbarco dei veicoli al seguito dei passeggeri, valgono le norme fissate per la prenotazione dei posti dei passeggeri (cfr. art. 1 del “Regolamento per il trasporto dei Passeggeri e del bagaglio al seguito”). Al momento della prenotazione gli interessati dovranno esibire libretto di circolazione. Le tariffe applicate dalla Società per il trasporto dei veicoli al seguito dei passeggeri sono quelle approvate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Nel prezzo della tariffa non è compresa alcuna copertura assicurativa del veicolo contro i danni o perdite verificatisi durante il trasporto. La Società concede le facilitazioni previste dalle disposizione in vigore. La tariffa comprende il compenso d’impresa per la sistemazione dei veicoli nel garage.

    Art. 3 – Biglietti
    Le persone che viaggiano con i veicoli al seguito devono essere munite di regolare biglietto di passaggio. I veicoli vengono iscritti sul biglietto del passeggero o su biglietti comunque connessi al biglietto del passeggero. Ogni passeggero adulto non può trasportare al seguito più di un autoveicolo. Il passeggero con più di un autoveicolo al seguito dovrà spedire quelli eccedenti a mezzo emissione del “Contratto trasporto veicoli” sottostando alla relativa tariffa. In ogni caso non sono ammessi come autoveicoli al seguito quelli contenenti masserizie e/o merci destinate al commercio o comunque alla distribuzione. I biglietti di passaggio sono validi solo per la partenza indicata nei documenti stessi. Il diritto al rimborso dei biglietti non utilizzati è riconosciuto nei termini e con le modalità previsti all’articolo 14 del “Regolamento per il trasporto dei Passeggeri e del bagaglio al seguito”.

    Art. 4 – Imbarco
    I passeggeri muniti di biglietti definitivi debbono portare i veicoli sotto bordo almeno due ore prima della partenza della nave. In difetto, qualunque sia il motivo che abbi determinato il ritardo, non sarà garantito l’imbarco anche se l’autoveicolo sia stato regolarmente bigliettato e il Passeggero sia in possesso di biglietto definitivo. Il Passeggero con autoveicolo al seguito diretto da scali esteri a scali nazionali, deve comunque preventivamente prendere contatto con l’Ufficio o l’Agenzia della Società nel porto d’imbarco per accertare i termini previsti dalle locali autorità. Qualunque sia l’ordine di presentazione il Comando della nave, per motivi tecnici, ha facoltà di stabilire, a suo insindacabile giudizio, l’ordine di precedenza degli autoveicoli ai fini dell’imbarco. Ove se ne verifichi il caso, l’accettazione all’imbarco del veicolo al seguito non munito di biglietto di passaggio, è soggetta alla normativa prevista per l’emissione dei biglietti a bordo di cui all’art. 6 del Regolamento per il trasporto dei passeggeri e del bagaglio al seguito.

    Art. 5 – Sbarco
    Se all’arrivo nel Porto di destino le condizioni del mare o altre cause indipendenti dalla volontà del Vettore, non permettessero lo sbarco degli autoveicoli, questi saranno sbarcati, non appena possibile, nell’approdo successivo, (nel porto successivo di itinerario o nel porto di origine), e di lì trasportati appena possibile nel porto di destino se in tale porto è già sbarcato il passeggero. E ciò senza che il Passeggero possa pretendere alcun risarcimento.

    Art. 6 – Responsabilità
    La Società è esonerata da qualsiasi responsabilità per le perdite o per i danni che possono essere arrecati agli autoveicoli durante le operazioni di imbarco e sbarco per cause ad essa non imputabili. I Passeggeri sono responsabili verso la Società e verso i terzi degli eventuali danni comunque causati per loro colpa dai veicoli al loro seguito, sia durante le operazioni di imbarco o sbarco, sia nel corso della navigazione. In particolare, i passeggeri, in ossequio alle vigenti disposizioni, devono presentare gli autoveicoli per l’imbarco con un quantitativo di carburante, nel serbatoio, appena sufficiente a permettere le manovre necessarie per l’imbarco e lo sbarco. I veicoli non devono avere perdite di combustibile e, a imbarco avvenuto, devono essere lasciati con il tergicristallo e gli altri servizi elettrici fermi, con le luci interne ed esterne tenute spente e con le serrature aperte. In ogni caso la Società non è responsabile del bagaglio lasciato nelle autovetture se non nei limiti e alle condizioni previste all’art. 10 del Regolamento per il trasporto dei passeggeri e del bagaglio. Gli autoveicoli con sistema di alimentazione a gas (GPL o gas metano) sono ammessi all’imbarco previa espressa dichiarazione da parte dei Passeggeri all’atto della richiesta e a condizione che da parte dei Passeggeri stessi vengano, inoltre, rispettate le prescrizioni seguenti: l’impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto deve risultare realizzato secondo le vigenti norme emanate in materia dal Ministero dei Trasporti. Tale rispondenza deve risultare debitamente certificata nel libretto di certificazione degli autoveicoli; · le valvole di intercettazione del serbatoio contente i gas di petrolio liquefatto, devono essere tenute chiuse durante il tempo in cui gli autoveicoli sono stivati a bordo. I passeggeri devono provvedere a bloccare gli autoveicoli serrando il freno a mano e innestando la marcia. I passeggeri devono lasciare le chiavi bene in vista all’interno degli autoveicoli. I passeggeri che accompagnano gli autoveicoli non possono durante il viaggio prendervi posto né accedere agli stessi. La Società non risponde del furto o dell’avaria degli oggetti contenuti nel veicolo. Eventuali oggetti di valore quali denaro, gioielli, apparecchi fotografici o cinematografici potranno essere custoditi gratuitamente su richiesta dei passeggeri presso l’Ufficio Turistico della Nave. La responsabilità del vettore per il trasporto degli autoveicoli e relativi rimorchi, motoscooter e motociclette al seguito di passeggeri, e il limite del risarcimento cui lo stesso è tenuto, sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dagli artt. 422 e 423 cod. nav.

    Art. 7 – Varie
    Quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento è integrato dalle norme del Codice della Navigazione Italiano.

    Art. 8 – Integrazioni e modifiche del regolamento
    Integrazioni o modifiche al presente regolamento saranno rese note dalla Società mediante avviso esporto nei locali in premessa ed entreranno in vigore con decorrenza indicata in tale avviso.